Visualizzazione post con etichetta diritto internazionale. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta diritto internazionale. Mostra tutti i post

12 maggio 2014

La verità sull'Ucraina, intervista a Pino Cabras

Riporto l'intervista rilasciata a Magazine Donna sulla crisi Ucraina.

Intervista di Valeria Gatopoulos a Pino Cabras.
da MagazineDonna.it.


1. Ucraina: come definirebbe in poche righe quello che sta accadendo?
È la crisi internazionale più pericolosa degli ultimi cinquant’anni, paragonabile per portata alla crisi dei missili di Cuba nel 1962. Il terremoto del sistema politico ucraino avviene lungo una delle “linee di faglia” del confronto strategico planetario, durante un momento in cui gli Stati Uniti – che non accettano un mondo multipolare – vorrebbero spegnere la potenza russa riemersa dopo le sue umiliazioni post-sovietiche.


2. Ci troviamo di fronte ad uno degli estremi atti della Guerra Fredda oppure c’è il rischio effettivo di un nuovo conflitto mondiale?

La Guerra Fredda è durata molti decenni e ha plasmato il modo di ragionare e di agire delle classi dirigenti di tanti paesi, e quella visione del mondo rimane in Occidente nella testa di influenti accademici, generali, editori, giornalisti, nonostante l’Unione Sovietica non ci sia più dal 1991. Possiamo dire che molti pilastri della Guerra Fredda restano ancora in piedi anche in un paesaggio profondamente cambiato, tanto è vero che la NATO non è stata smantellata, bensì estesa. Rispetto ai tempi della prima Guerra Fredda e rispetto al primo decennio post-sovietico, l’Occidente sta compiendo però un grave errore di valutazione, che – se non verrà corretto – potrebbe portare il mondo alla catastrofe. Il mondo atlantista non potrà più prendere decisioni con implicazioni militari nei confronti di Mosca con l’illusione che d’ora in poi non abbiano un prezzo salatissimo da pagare, da subito. Si è già consumato tutto il tempo di un colossale abbaglio, ma dobbiamo capirlo al più presto se non vogliamo precipitare nella più grande catastrofe del nostro secolo. La Russia, dopo l’allargamento della NATO a Est, non ha più terreno da cedere. Per difendere questa posizione metterà in campo tutto il suo potenziale, con la massima determinazione. Dobbiamo sapere che ci siamo ormai affacciati a una finestra da cui si vedono già in volo i bombardieri nucleari.(di seguito il video) Il dramma – anche in Italia – è che non abbiamo ministri che capiscano la posta in gioco. I ministri degli esteri e della difesa nostrani agiscono come figuranti di un paese a sovranità zero.



3. Le sanzioni alla Russia che effetto sortiranno in realtà?

Potrebbero innescare una serie di scambi di colpi reciproci. Non sarebbero indolori per nessuno, perché il mondo è ora più interdipendente e c’è una forte complementarità fra l’economia europea e quella russa, specie per le forniture energetiche. La Russia è la sola entità in grado di fornire per decenni il gas di cui l’Europa ha bisogno per organizzare la sua graduale e auspicabile transizione verso un nuovo sistema energetico. Per contro, la Russia ha interesse a diversificare la sua economia interagendo con le altre potenze industrializzate. Lo schema delle sanzioni, altre volte applicato a piccoli paesi, non potrà funzionare allo stesso modo con la Russia, un territorio sconfinato entro il quale si trovano le più grandi riserve di energia fossile, in tutte le sue componenti, nonché di materie prime dell’intera tavola periodica di Mendeleev, di cui il pianeta sia dotato.
Ma anche quel che a Ovest verrebbe chiamato “capitale umano” in Russia è imponente, con un evidente spessore della sua intelligencija tecnologica. Il sistema sovietico è sì crollato, ma gli è sopravvissuta una cultura media del paese elevatissima, ereditata dal precedente sistema. Il livello delle università russe, dei politecnici, dei centri di ricerca, dell’Accademia delle Scienze, per decenni impegnati in una dura competizione per la parità strategica con gli USA, ha generato un ceto scientifico e tecnologico di straordinario valore. Aggiungo anche un altro fatto: mentre negli anni novanta la Russia annegava nei debiti e si faceva imporre un’austerity criminale dall’FMI, oggi è un super-creditore, un partner finanziario non remissivo. Il contrario della condizione italiana, per dirne una.

4.Quali sono, ad oggi, gli interventi effettivi degli Stati Uniti all’interno del territorio ucraino?
Registriamo sia una presenza di lunga data (costruita con enormi risorse economiche, miliardi di dollari spesi negli ultimi vent’anni), sia una presenza recente legata alla contingenza dell’attuale crisi. La prima presenza è consistita in un lungo lavoro egemonico rivolto dagli USA alle componenti più influenti delle classi dirigenti diffuse (politici, media, militari, professori universitari): persino la più insignificante borsa di studio con fondi americani era l’ingranaggio di un rodato sistema che fidelizzava, atlantizzava, dollarizzava i vari livelli delle classi dirigenti ucraine. Tutto il mondo ha potuto sentire le parole di Victoria Nuland, assistente segretario di stato per gli affari europei e euroasiatici del Dipartimento di Stato USA (nonché moglie di Robert Kagan, uno dei più eminenti neocon di Washington): «abbiamo investito 5 miliardi di dollari per dare all’Ucraina il futuro che merita». La seconda presenza USA in Ucraina, quella dell’oggi, è segnata da tre componenti intrecciate: una massiccia partecipazione della CIA (perfino con frequenti visite del suo capo John Brennan); un intenso lavoro di addestratori militari che guidano la riorganizzazione degli apparati repressivi con un inquadramento delle nelle forze di sicurezza ufficiali delle squadre paramilitari dei partiti di ispirazione nazista, e infine gruppi di mercenari appartenenti a imprese private (contractors), come la Greystone (una ex affiliata alla Xe, ossia la famigerata Blackwater).

Il resto dell'intervista è suddiviso in altre due parti:
- SECONDA PARTE;

- TERZA PARTE.


1 settembre 2013

Sulla legalità di un intervento militare in Siria

di Vito Todeschini


Da tempo alcuni governi considerano l’eventualità di condurre un intervento militare in Siria. Tale minaccia ha assunto concretezza in seguito alle notizie secondo cui il governo di Bashar al-Assad avrebbe compiuto un attacco di vaste proporzioni contro la popolazione utilizzando armi chimiche, superando così quella ‘linea rossa’ che secondo il presidente degli Stati Uniti legittimerebbe una risposta di carattere militare. Di fronte alla crescente probabilità che un azione militare abbia luogo, anche in assenza di una avallo delle Nazioni Unite, diviene necessario affrontare la questione della legalità di un tale intervento alla luce del diritto internazionale.

Questo articolo si propone di analizzare tre temi:
    1. le norme internazionali che disciplinano gli interventi militari;
    1. la rilevanza al riguardo dell’utilizzo di armi chimiche;
    2. la dottrina dei c.d. interventi umanitari.

L’uso della forza nel diritto internazionale
La legalità di qualsiasi intervento militare va valutata alla luce delle norme internazionali che regolano l’uso della forza tra Stati. Al riguardo va fatto riferimento all’articolo 2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite, il quale stabilisce una regola fondamentale: il divieto della minaccia o dell’uso della forza. Il testo dell’articolo dispone che:
“I Membri [delle Nazioni Unite] devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”(1).
Il divieto in questione costituisce il cardine del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, e tutti gli Stati hanno l’obbligo di rispettarlo.
La Carta prevede due sole eccezioni: la legittima difesa (articolo 51), secondo cui ogni Stato ha il diritto di utilizzare la forza in risposta a un attacco armato nei propri confronti; e l’autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza (articoli 39 e seguenti).
Il Consiglio di Sicurezza, infatti, ha facoltà di adottare una serie di misure – di carattere diplomatico, economico e/o militare – ogni qual volta accerti “l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione” al fine di ristabilire la pace e la sicurezza internazionali. La norma che vieta l’uso della forza, e le sue eccezioni, costituiscono il c.d. jus ad bellum – il quadro normativo che regola l’uso della forza a livello internazionale. Dal punto di vista del diritto internazionale, quindi, qualsiasi intervento militare che non rispetti tale sistema di regole risulta illegale.

Il caso della Siria
Esclusa la possibilità per gli Stati interventisti di invocare la legittima difesa, questi ultimi necessiterebbero di un’autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza, unico modo per rendere legale qualsiasi azione militare in Siria.
Russia e Cina, tuttavia, minacciano costantemente di porre il veto su qualsiasi risoluzione che intenda autorizzare l’uso della forza contro il governo di Assad. La questione da chiarire diviene allora se un eventuale utilizzo delle armi chimiche possa giustificare un intervento militare che scavalchi lo stallo in seno al Consiglio di sicurezza. La risposta è negativa. L’uso delle armi chimiche è vietato dal diritto internazionale umanitario – o jus in bello, il sistema di norme che regola i conflitti armati(2) – e costituisce un crimine di guerra ai sensi dello Statuto della Corte Penale Internazionale.
La commissione di tale crimine, tuttavia, non incide di per sé sulla legalità dell’uso della forza, ossia di intraprendere un intervento militare.
Per chiarire questo punto è necessario spiegare quale sia il rapporto tra i sistemi di jus ad bellum e di jus in bello.
Lo jus ad bellum detta le regole riguardanti la possibilità di iniziare un conflitto armato, stabilendo quando sia permesso ad uno Stato utilizzare la forza armata contro un altro Stato; lo jus in bello disciplina invece la conduzione delle ostilità nel corso dei conflitti armati, ossia fissa quali mezzi e metodi di combattimento possano utilizzarsi per sconfiggere l’avversario.
Di conseguenza mentre il conflitto tra il governo siriano e i ribelli va analizzato alla luce dello jus in bello, l’eventuale uso della forza da parte degli Stati Uniti o di Stati europei contro il governo di Assad va valutato alla luce dello jus ad bellum.
Nonostante esistano possibilità di interazione tra i due sistemi, l’applicazione delle rispettive regole va tenuta rigorosamente distinta. La separazione tra i due sistemi normativi, a propria volta, comporta che una qualsiasi violazione dello jus in bello da parte del governo siriano, come l’uso di armi chimiche, non influisca sulla legalità di un intervento militare straniero. Solo il Consiglio di sicurezza può stabilire che l’utilizzo di armi chimiche costituisce un pericolo per la pace e la sicurezza internazionali, e quindi adottare una risoluzione che autorizzi l’uso della forza per risolvere la situazione. In mancanza di quest’ultima, un intervento militare in Siria risulterebbe quindi illegale.

Intervento umanitario?
In assenza di una risoluzione del Consiglio di sicurezza, Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno manifestato l’intenzione di condurre un’azione militare in Siria sulla base della dottrina dell’intervento umanitario, la quale trova un precedente nella campagna di bombardamenti contro la Serbia avvenuta nel 1999. Secondo tale dottrina, propugnata in particolare dal Regno Unito, il diritto internazionale permetterebbe l’uso della forza armata allo scopo di porre fine a violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani anche in assenza di un’autorizzazione del Consiglio di sicurezza. Si tratterebbe in definitiva di un’ulteriore eccezione alla norma che vieta l’uso della forza, giustificata dalla estrema gravità della situazione umanitaria che affligge la popolazione civile di un paese.
Va tuttavia notato che ai sensi del diritto internazionale gli interventi umanitari restano illegali.
Le regole di jus ad bellum, aventi valenza generale, non permettono infatti la conduzione di interventi militari a scopo umanitario, ossia non contemplano la protezione dei diritti umani come eccezione al divieto dell’uso della forza. È possibile che in futuro le regole cambino, se e quando gli Stati che supportano la legalità degli interventi umanitari sapranno persuadere in tal senso gli Stati che invece vi si oppongono. Le norme di diritto internazionale si formano e cambiano anche attraverso la prassi degli Stati (3).
Eppure è degno di nota il fatto che il giorno stesso in cui il governo britannico ha reso pubblica la propria posizione sulla legalità degli interventi militari a scopo umanitario privi dell’autorizzazione del Consiglio di sicurezza, il parlamento abbia espresso un voto contrario al coinvolgimento del Regno Unito in azioni militari in Siria. Ciò probabilmente avrà riflessi sulla possibilità che nel medio periodo gli interventi umanitari divengano parte del diritto internazionale.

Conclusioni
La disamina delle norme internazionali riguardanti la legalità dell’uso della forza ha mostrato come un eventuale intervento militare in Siria necessiti di un’autorizzazione del Consiglio di sicurezza. L’uso delle armi chimiche, anche se provato, non cambierebbe la situazione. Nemmeno un ricorso alla dottrina degli interventi umanitari potrebbe essere d’aiuto, essendo questi ultimi attualmente vietati dal diritto internazionale. Qualsiasi uso della forza armata che violasse le regole dello jus ad bellum sopra esposte, quindi, potrebbe qualificarsi come un atto di aggressione. Questo è quanto il diritto internazionale stabilisce riguardo alla legalità di un intervento militare in Siria.
Sebbene la questione sia stata analizzata da un punto di vista prettamente giuridico, va detto che chi scrive è fortemente contrario a un qualsiasi intervento militare in Siria, con o senza l’avallo del Consiglio di sicurezza, il quale potrebbe avere ripercussioni gravi e incalcolabili sul paese e sull’intera regione. Una soluzione di lungo termine, data l’estrema complessità della situazione, non può che essere di natura politica e deve necessariamente tenere conto delle rivendicazioni e delle aspirazioni di tutti i siriani, compresi coloro che hanno deciso di prendere le armi contro Assad.



Nota: Questo articolo ha scopo meramente divulgativo. Per facilitarne la lettura, si è ridotto al minimo l’utilizzo delle note e delle fonti. Chi desiderasse approfondire qualsiasi questione, può contattarmi al seguente indirizzo: vito.todeschini@libero.it.

(1) Tutte le traduzioni sono a cura della Confederazione svizzera e sono reperibili all’indirizzo http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20012770/index.html.
(2) Le norme fondamentali del diritto internazionale umanitario sono contenute nei regolamenti dell’Aia del 1907, nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei Protocolli aggiuntivi del 1977. Per una lista completa dei trattati e delle norme consuetudinarie che danno corpo all’intero sistema di diritto internazionale umanitario, si invita a consultare il sito del Comitato Internazionale della Croce Rossa: http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/index.jsp.
(3) Per una panoramica riguardante le caratteristiche del diritto internazionale e la formazione delle norme internazionali, può consultarsi la relativa pagina di Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_internazionale#Le_fonti.

Per approfondimenti:

Fonte: http://megachip.globalist.it/Detail_News_Display?ID=85443&typeb=0&Sulla-legalita-di-un-intervento-militare-in-Siria.